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Regolamento UE 517/2014: tutto quello che devi sapere nel 2026

Il Regolamento europeo sull'F-GAS in dettaglio: obblighi per le aziende di manutenzione, frequenze di controllo, sanzioni e scadenze da non perdere.

Panoramica del Regolamento

Il Regolamento UE 517/2014, comunemente noto come "Regolamento F-GAS", è il principale strumento normativo europeo per il controllo e la riduzione delle emissioni di gas fluorurati ad effetto serra. Entrato in vigore il 1° gennaio 2015, ha sostituito il precedente Regolamento CE 842/2006 introducendo obiettivi di riduzione significativamente più ambiziosi.

Il Regolamento si applica a tutte le aziende e operatori che producono, importano, esportano, utilizzano, recuperano o distruggono gas fluorurati, con particolare rilevanza per il settore della refrigerazione e del condizionamento d'aria.

Il meccanismo di phase-down

L'elemento cardine del Regolamento è il sistema di phase-down degli HFC, che prevede una riduzione progressiva della quantità di idrofluorocarburi immessi sul mercato europeo, calcolata in tonnellate di CO2 equivalente:

PeriodoQuota rispetto al baseline 2009-2012
2015100%
2016–201793%
2018–202063%
2021–202345%
2024–202631%
2027–202924%
Dal 203021%

Nel 2026 ci troviamo quindi nella fascia del 31%, il che significa che la disponibilità di HFC tradizionali è già significativamente ridotta rispetto al baseline. Questo ha effetti diretti sui costi dei refrigeranti e sulla necessità di pianificare la transizione verso alternative a basso GWP.

Obblighi per le aziende di manutenzione

Le aziende che eseguono interventi su apparecchiature contenenti F-GAS devono rispettare una serie di obblighi documentali e operativi:

Da sapere: La certificazione aziendale è distinta dalla certificazione personale del tecnico. Un'azienda può avere la certificazione aziendale F-GAS anche se non tutti i dipendenti sono tecnici certificati - ma solo i tecnici certificati possono eseguire interventi sugli impianti.

Frequenze di controllo perdite

Il Regolamento impone controlli periodici delle perdite la cui frequenza dipende dalla carica dell'impianto espressa in tCO2eq:

Carica impiantoFrequenza standardCon sistema di rilevamento
5 – 50 tCO2eqOgni 12 mesiOgni 24 mesi
50 – 500 tCO2eqOgni 6 mesiOgni 12 mesi
> 500 tCO2eqOgni 3 mesiOgni 6 mesi

La presenza di un sistema fisso di rilevamento delle perdite dimezza la frequenza obbligatoria, ma il sistema stesso deve essere verificato almeno ogni 12 mesi.

Regime sanzionatorio italiano

Il D.Lgs. 5/2020 ha introdotto il regime sanzionatorio italiano per le violazioni del Regolamento F-GAS. Le sanzioni sono di natura amministrativa e possono essere particolarmente gravose per le piccole e medie imprese di manutenzione.

Le infrazioni più frequentemente contestate durante le ispezioni riguardano il mancato rispetto delle scadenze di controllo, l'impiego di tecnici senza certificazione valida e l'assenza o l'incompletezza del registro delle apparecchiature. Le sanzioni possono arrivare fino a 100.000 euro per le violazioni più gravi.

Responsabilità solidale: In caso di contestazione, sia l'operatore (proprietario dell'impianto) sia l'azienda di manutenzione possono essere sanzionati. È quindi fondamentale che la documentazione sia completa e tracciabile da entrambe le parti.

Novità e aggiornamenti 2026

Nel 2026 il quadro normativo continua ad evolversi. La revisione del Regolamento F-GAS (proposta dalla Commissione Europea nel 2022 e in fase di attuazione) introduce ulteriori restrizioni, tra cui il divieto di utilizzo di refrigeranti con GWP superiore a 150 per nuove installazioni in molte categorie di prodotto.

Per le aziende di manutenzione italiane, questo significa pianificare fin da ora la formazione dei tecnici sulle alternative a basso GWP (R32, R290, R744) e aggiornare le procedure operative per la gestione di refrigeranti infiammabili (classe A2L e A3), che richiedono attrezzature e protocolli di sicurezza specifici.

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